La criminologia è la scienza che studia l’autore, la vittima e i tipi di reati, le reazioni sociali e le possibili forme di controllo e prevenzione.
Ogni società ha un aspetto normativo e i cittadini che ne fanno parte devono rispettare queste regole. Dal non rispetto delle norme nasce la devianza. La devianza dipende quindi dal contesto in cui ci troviamo, dalla cultura e dal tempo o epoca storica.
Si definisce normalità un comportamento conforme alle norme sociali. La violazione delle regole è soggetta a censura e sanzioni sociali. Quando violiamo una norma del codice penale scatta un reato penale e parliamo di devianza in criminologia. Tutto ciò che concerne la devianza in sociologia fa riferimento al codice civile.
Durkein E. (1897), è stato il primo a dare la spiegazione sociologica al comportamento deviante studiando il fenomeno del suicidio.
I comportamenti devianti sono più frequenti quando ci sono forti cambiamenti sociali. Quando vengono meno le norme sociali consolidate parliamo di anomia e si tende al disorientamento e a comportamenti anomali.
Successivamente Merton R. K. approfondisce il discorso di Durkein spiegando che le situazioni di anomia nascono dal contrasto tra la struttura culturale e la struttura sociale.
La struttura culturale definisce le mete da raggiungere e stabilendo con quali mezzi.
La struttura sociale distribuisce in modo effettivo le opportunità necessarie per arrivare a tali mete di comportamento.
Per raggiungere le mete gli individui possono adottare 5 forme di comportamento:
1. conformità delle regole;
2. innovazione (rubando, imbrogliando, truffando);
3. ritualismo (abbandono delle meta e attaccamento alle norme);
4. rinuncia (mendicare);
5. ribellione (il rifiuto di mete e mezzi con nuove mete e mezzi).
Eccetto il comportamento conforme alle regole, tutti gli altri sono comportamenti devianti.
La pena ha lo scopo di garantire il rispetto delle norme e i comportamenti elusivi per disincentivare eventuali violazioni.
Si definisce pena edittale, la pena prevista dalla legge per un determinato reato.
Con la riforma dell’ordinamento penitenziario del 26 luglio 1975 siamo passati da una pena punitiva, afflittiva e contraria al senso di umanità, ad una rieducativa, dove viene valorizzata la dignità e l’aspetto umano del condannato o internato.
Il Giudice valuta in base alla risocializzazione del condannato.
Nel codice penale si distingue la pena in principale e accessoria.
La pena principale a sua volta si distingue in detentiva e punitiva.
Le pene detentive sono l’ergastolo (a vita), l’arresto (detenzione da 5 gg. a 3 anni) e la reclusione (da 15 gg a 24 anni). Ci sono delle differenze quantitative.
Le pene pecuniarie sono rappresentate dalla multa (da 50 a 50 mila euro) e l’ammenda (da 10 a 100 mila euro).
Quando si commette un delitto grave scattano le pene come l’ergastolo, la reclusione e la multa.
Parliamo invece di contravvenzione nei casi di reati lievi ai quali applicare l’arresto e/o l’ammenda.
La pena può essere cumulativa, ad esempio nel delitto di un furto abbiamo la reclusione da 6 mesi a 3 anni con multa pecuniaria.
Le pene secondarie sono quelle accessorie e riguardano: l’interdizione, la sospensione da un pubblico ufficio e da una professione, la decadenza o sospensione della podestà genitoriale.
Con il decreto legge del 26 luglio 1975 n° 345 che ha riformulato l’ordinamento penitenziario introducendo le misure alternative alla detenzione.
Spetta al giudice quantificare la pena e nella valutazione si baserà sui seguenti elementi: come è stato compiuto il reato, la personalità del reo e la condotta durante, prima e dopo il fatto.
Un grande ruolo lo svolgono i centri di osservazione che sono sezioni autonome come l’istituto di esecuzione della pena, delle misure di sicurezza e di custodia preventiva, che hanno il compito di effettuare delle consulenze di osservazione del condannato che saranno inserire nella cartella personale. Su richiesta dell’autorità giudiziaria possono essere assegnati per svolgere perizie medico legali, a persone sottoposte a procedimento penale. Inoltre svolgono ricerca scientifica.
L’osservazione scientifica della personalità viene espletata di regola presso gli istituti dove si eseguono le misure di sicurezza, quando si ravvisa a procedere ad approfondimenti sono assegnati ai centri di osservazione svolta da personale dipendente dell’amministrazione penitenziaria e dai professionisti indicati nel secondo e quarto comma della legge: funzionari pedagogici, assistenti sociali, polizia penitenziaria e possono se necessario essere allargata all’art. 80 del ordinamento penitenziario a psicologi, psichiatri, criminologi, e pedagogici e si svolge sotto la responsabilità del direttore dell’istituto e dal medesimo ordinate.
Sulla base dell’osservazione che mira ad accertare le motivazioni della condotta antigiuridica posta in essere dal condannato o internato, sulle motivazioni e conseguenze negative per l’interessato e sulle possibili riparazioni del reato incluso il risarcimento della vittima del reato sarà formulato un programma di trattamento individualizzato che potrà essere di volta in volta modificato e integrato in base all’evoluzione del comportamento.
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Dott. Aldo Marinacci
Psicologo - Sessuologo clinico